RC auto: la tolleranza torna a 15 giorni

Diminuita l'emergenza Coronavirus, dal 1° agosto il periodo di tolleranza RC auto torna ai classici 15 giorni

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da
Davide Trulli
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RC Auto incidente

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, il Governo con il decreto Cura Italia convertito poi in legge il mese successivo, aveva prolungato di 15 giorni, fino al 31 luglio 2020, il cosiddetto ‘periodo di tolleranza’ che mantiene attiva la polizza RC auto le prime due settimane dopo la scadenza, portandolo così a 30 giorni. La legge  fu pensata per agevolare gli assicurati che a causa del lockdown, avevano difficoltà a procedere con il rinnovo. Rientrata l’emergenza Covid, anche se l’allerta rimane, il governo non ha ritenuto necessario estendere la proroga, quindi dal 1° agosto 2020 il periodo di tolleranza torna a 15 giorni.

RC AUTO - PERIODO DI TOLLERANZA

La normativa vigente in merito all’RC auto dispone che il contratto di assicurazione auto obbligatoria con durata annuale (o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione), si risolve automaticamente alla scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato (articolo 170-bis comma 1 del codice delle assicurazioni private) . La compagnia di assicurazione quindi è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni, e a “mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”. Quindi, anche in caso di eventuali ripensamenti del cliente, la validità della polizza in scadenza risulta estesa automaticamente di 15 giorni, ossia dal giorno dopo la scadenza indicata sul contratto fino alle 23:59 del quindicesimo giorno successivo.

TERMINE PER LA COMPOSIZIONE DEI SINISTRI

Con il decreto Cura-Italia era stato inoltre prorogato di ulteriori 60 giorni, cioè  fino al 31 luglio 2020, il termine per la composizione dei sinistri con danni a cose o a persone, l’impresa di assicurazione  infatti deve proporre al danneggiato l’offerta per il risarcimento o comunicare i motivi per cui non intende procedere alla stessa (il termine standard per i danni alle cose è di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento e di 30 quando è stato sottoscritto il modulo CAI da entrambi i conducenti, mentre per i danni alle persone arriva a 90 giorni). La proroga di 60 giorni disposta dal Governo interessava anche gli interventi del perito o del medico legale, ai fini della valutazione del danno effettivo subito da persone o cose.

Anche questa norma quindi  non è stata riconfermata, perciò a partire  dal 1° agosto 2020 si torna ai termini ordinari di 60 (o 90) giorni dalla richiesta di risarcimento e di 30 giorni (per i soli danni alle cose) in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di tutti i conducenti coinvolti nel sinistro.